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Il cliente è tenuto a prendere
visione delle condizioni generali di vendita di tutti i prodotti
turistici,
l’acquisto
implica la piena accettazione e l’obbligo di integrale osservanza.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI
Ai sensi dell’art. 6 D.L. 111/95 i clienti hanno diritto di ricevere copia del
contratto di compravendita del pacchetto turistico
1. PREMESSA
NOTIZIE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai
sensi dell’art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alla 24 ore ovvero estendentesi
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio,
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2.
FONTI LEGISLATIVE
Il
contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un
pacchetto turistico, è regolato dalle presenti condizioni generali. Detto
contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire sia in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/77 n. 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/70, nonché dal sopracitato Decr.
Legislativo 111/95.
3.
PRENOTAZIONE
L’accettazione della prenotazione da parte della Gengis Khan Viaggi S.A.S. è
subordinata alla disponibilità di posti. La prenotazione si intende perfezionata
al momento della conferma che l’organizzatore invierà al cliente anche presso
l’agenzia di viaggi venditrice.
4.
PAGAMENTI
All’atto
della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione ed un acconto
pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30
giorni prima della partenza.
Per le
prenotazioni effettuate in epoca successiva alle date sopra indicate, l’intero
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione.
5.
CESSIONE/RECESSO
5.1.Cessione della prenotazione
Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può
cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni
richieste per il viaggio, dopo averne informato l’Agente di viaggio e la Gengis
Khan Viaggi S.A.S., a mezzo raccomandata o, in casi d’urgenza, telegramma o
telex che dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della
partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di
nascita, cittadinanza). Tuttavia, La Gengis Khan Viaggi S.A.S. non sarà
responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte
dei terzi fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente e il cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le
spese supplementari risultanti da detta cessione, come stabilite al successivo
articolo
5.2.Recesso
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto ( per tale
intendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato) proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore,
con restituzione della differenza di prezzo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l’avviso di cui al 1° comma. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’Organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto
prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno
addebitate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto , oltre alla quota di
apertura pratica, le penali qui di seguito indicate (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso e la comunicazione deve comunque pervenire in un
giorno lavorativo – sabato escluso – antecedente a quello di inizio del
viaggio).
A) Pacchetti turistici a tariffa speciale e/o soggiorni in formula residence:
- fino a 31 giorni prima dell’inizio del viaggio 10% della quota di
partecipazione; più 15 EURO (quindici Euro) come spese forfetarie di
annullamento;
- da 30 a 15 giorni prima dell’inizio del viaggio 25% più 15 EURO
(quindici Euro) come spese forfetarie di annullamento;
- da 14 a 9 giorni prima dell’inizio del viaggio 50%
più 15 EURO
(quindici Euro) come spese forfetarie di annullamento;
- negli 8 giorni prima dell’inizio del viaggio 100% della quota di
partecipazione.
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che non si presenta al ritiro delle chiavi
dall’appartamento negli orari di apertura prestabiliti o interrompe il soggiorno
già intrapreso.
B) Pacchetti turistici con offerte ”TRAGHETTO GRATIS” non sono rimborsabili
nemmeno parzialmente. In caso di annullamento verrà assoggettata una penale pari
all’importo totale corrisposto.
6. CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli
effetti del recesso del consumatore o dell’annullamento del pacchetto turistico
sono compiutamente disciplinati dal precedente articolo 5 che riproduce il
disposto degli articoli 12 e 13 decr. Legisl. 111/95.
Pertanto esse rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in
virtù del dettato dell’ art. 1496 ter cod. civ. (introdotto dalla l.52/96 di
attuazione della direttiva 93/13 CEE del Consiglio
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)
secondo cui “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge”.
7.
MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE
Le
modifiche richieste dal viaggiatore dopo che la prenotazione è già stata
confermata , comportano Spese operative e talvolta anche l’addebito di penali da
parte dei fornitori. Le spese addebitate ammontano quindi ad €. 16 (euro
sedici/00) per ciascuna pratica e limitatamente alle modifiche riguardanti:
trattamento alberghiero, appartamento, residence, diminuzione durata soggiorno,
noleggi servizi vari, data partenza (stesso weekend o data antecedente).
Alla citata somma, sempre e comunque a carico del viaggiatore che abbia
richiesto le modifiche per cui si tratta, andrà eventualmente aggiunto l’importo
della penale, così come elevata nei confronti dell’agenzia.
8. MODIFICHE O ANNULLAMENTI DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Ai sensi
dell’art.12 del Decreto Legge n. 111 del 17/03/1995, l’organizzatore può
annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità: b)
quando il numero minimo dei partecipanti previsto nel programma( minimo 50
persone) non sia raggiunto sempre che ciò sia portato a conoscenza del
partecipante, almeno dieci giorni prima della partenza del viaggio.
In entrambi io casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione
al viaggiatore spetta il rimborso integrale delle somme versate per il sevizio
annullato. Dopo la partenza in caso di necessità di modifiche l’organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio
programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Consumatore,
oppure rimborsando quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate.
9.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I
partecipanti dovranno essere muniti di carta di identità valida per l’espatrio o
di altro documento valido per i paesi toccati dall’itinerario. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ,
a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore , nonché ai regolamenti ed
alle disposizioni amministrative e legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione.
10.
REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’
inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso Fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il
quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’ organizzatore del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi
o convenzioni sopra citate.
11.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il
risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni
caso essere superiore alle indennità risarcite previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929
sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’ Aja nel 1995¸la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi
del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt.
1783 e seguenti c.c; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla
responsabilità dell’ organizzatore. I n ogni caso il limite risarcitorio per
danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5.000
Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’ art. 13 n° 2 CCV.
12.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’
organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di Legge o contratto. L’organizzatore
non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte
del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
13.
RECLAMI E DENUNCE
Il
consumatore, ai sensi dell’art. 19 n° 2 d.lgs. 111/95, deve denunciare per
iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le difformità ed i vizi del
pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o
realizzazione,
all’atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso
la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di
esecuzione delle prestazioni turistiche, l’ organizzatore deve prestare al
consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art,. 12 al fine di ricercare
una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore,
anche nel caso in cui il reclamo venga presentato, sempre in forma scritta ed
entro e non oltre otto giorni dal termine dei servizi, ovvero dal rientro al
luogo di partenza, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste
del consumatore.
14.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se
non espressamente comprese nel prezzo, è possibile , ed anzi consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione, presso gli uffici dell’organizzatore o
del venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie.
15.
FONDO DI GARANZIA
E’
prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un
Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art.21
Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extra comunitari in occasioni di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’art. 21 n° 5 decr. Legisl. N. 111/95.
16.
NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 16 della Legge 3 agosto 1998, n.
269 – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.
17.
PREZZO
Tutti i prezzi sono stati calcolati in EURO
18: FORO COMPETENTE
Per
ogni controversia relativa all’esecuzione o all’interpretazione del presente
contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.
19.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
In
conformità alla legge D.L. n. 196 del 30/6/2003 sulla tutela dei dati personali,
la informiamo che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto di tale legge e
con la massima riservatezza esclusivamente per finalità promozionali proprie. I
dati non verranno comunicati a terzi , né diffusi sia in Italia che all’estero.
In ogni momento potrà esercitare i diritti del D. Lgs. 196/2003scrivendo alla
GENGIS KHAN VIAGGI S.A.S. Via Passo Buole n° 19 TORINO 10127
20.
PER OGNI ALTRA
QUESTIONE
Per ogni altra questione non specificatamente qui considerata, verranno
applicate le norme previste dalla vigente normativa di merito.
21. ERRORI DI STAMPA:
Potrebbero verificarsi degli errori di stampa che saranno aggiornati nei singoli
dettagli di ogni attività da noi proposta. o sul sito
www.raspaclub.it
.
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